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Agenzia Entrate: approvato il modello per riversare il credito ricerca e sviluppo


Con Provvedimento 19 maggio 2025, n. 224105, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il  modello e le relative istruzioni per accedere alla procedura di riversamento spontaneo per gli utilizzi indebiti in compensazione del credito d’imposta Ricerca & Sviluppo di cui al D.L.  n. 146/2021.

Premessa normativa

Con Provvedimento n. 224105/2025, le Entrate hanno pubblicato le regole per il riversamento spontaneo dei crediti Ricerca & Sviluppo indebitamente fruiti.

Si tratta della riapertura dei termini della procedura prevista dall’art. 5, commi da 7 a 12, del D.L. n. 146/2021 (legge n. 215/2021), successivamente modificato dal D.L. n. 25/2025 (legge n. 69/2025).

La procedura si riferisce ai crediti maturati nei periodi di imposta successivi al 31 dicembre 2014 e fino al 31 dicembre 2019 e utilizzati indebitamente in compensazione al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del D.L. n. 146/2021.

Specificità del Provvedimento n. 224105/2025

Circa l’ambito di applicazione del Provvedimento, la procedura riguarda gli importi relativi al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo che sono stati indebitamente fruiti a causa di:

  • attività non qualificabili come ricerca e sviluppo secondo i criteri previsti dalla normativa;
  • attività non ammissibili al credito d’imposta (art. 3, comma 1-bis, D.L. n. 145/2013);
  • spese, anche se afferenti ad attività ammissibili, determinate in modo non conforme ai principi di pertinenza e congruità;
  • errata determinazione della media storica di riferimento.

Sono esclusi i crediti già oggetto di accertamenti definitivi o derivanti da condotte fraudolente, simulate o documentazione falsa (se, dopo la presentazione dell’istanza, l’Agenzia accerta queste condizioni, il contribuente decade dalla procedura e le somme già versate si considerano acconto).

Viene quindi approvato un nuovo modello denominato “Richiesta di accesso alla procedura di riversamento del credito d’imposta per investimenti in R&S”, che include i dati del richiedente, le annualità, gli importi e i motivi del riversamento. Deve riportare anche gli eventuali contenziosi pendenti e la rinuncia ad impugnarli.

Il modello è disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate e può essere riprodotto solo se conforme per struttura e contenuto. Deve essere stampato in bianco e nero con caratteristiche tecniche leggibili nel tempo.

La trasmissione del modello avviene esclusivamente per via telematica tramite Entratel o Fisconline (transitoriamente è ammesso anche l’invio via PEC alla Direzione provinciale competente). Il soggetto incaricato deve consegnare copia cartacea al contribuente. Le istanze presentate entro il 31 ottobre 2024 restano valide.

L’istanza deve essere inviata entro il 3 giugno 2025, ma é ammessa la sostituzione dell’istanza entro la medesima scadenza. La ricevuta dell’Agenzia o della PEC costituisce prova della presentazione.

L’Agenzia Entrate rilascia ricevuta elettronica entro 5 giorni lavorativi (se il file è scartato, il contribuente può inviare una nuova istanza entro altri 5 giorni dalla notifica dello scarto).

Il riversamento può avvenire, tramite modello F24, in unica soluzione entro il 3 giugno 2025 o in tre rate (3 giugno 2025, 16 dicembre 2025, 16 dicembre 2026), senza compensazione. Gli interessi legali decorrono dal 4 giugno 2025.

La procedura si perfeziona con il versamento totale del credito dovuto. In tale evenienza:

  • non si applica il reato di omesso versamento (art. 10-quater, D.Lgs. n. 74/2000);
  • il mancato perfezionamento comporta l’attività ordinaria di recupero con sanzioni e interessi;
  • il mancato pagamento di una rata comporta iscrizione a ruolo e applicazione di una sanzione del 30%;
  • per i crediti oggetto di contenzioso, è richiesta la rinuncia entro il 3 giugno 2025.