Lavoro

Riduzione contributiva per i lavoratori autonomi iscritti per la prima volta nell’anno 2025


La Circolare numero 83 del 24/04/2025 dell'INPS fornisce le indicazioni circa l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 1, comma 186, della L. n. 207/2024 che ha previsto a decorrere dal 2025 e per 36 mesi una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi iscritti per la prima volta nell’anno 2025 alle gestioni speciali autonome degli artigiani e commercianti e che percepiscono redditi d'impresa, anche in regime forfettario. La riduzione contributiva ha a oggetto sia i contributi dovuti entro il limite fissato nella misura del minimale annuo di retribuzione sia i contributi dovuti sui redditi eccedenti tale limite.

BENEFICIARI

REQUISITI

I titolari di ditte individuali e familiari che percepiscono redditi di impresa;

 

Avere avviato nel corso del 2025 una attività lavorativa in forma di impresa individuale o societaria;

I soci di società, sia di persone che di capitali;

 

Essersi iscritti per la prima volta a una delle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nel medesimo arco temporale

Coadiuvanti e coadiutori familiari dei titolari come sopra individuati;

 

 

La riduzione contributiva è concessa su domanda e si applica sulla sola aliquota IVS, mentre risultano in ogni caso dovuti in misura piena il contributo di maternità pari a 7,44 euro annui e per gli iscritti alla Gestione Commercianti, l’aliquota contributiva aggiuntiva per il finanziamento dell’indennizzo in occasione della cessazione definitiva dell’attività commerciale senza aver raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.

L’articolo 1, comma 186, della legge di Bilancio 2025 prevede espressamente che la riduzione contributiva sia attribuita per trentasei mesi decorrenti dalla data di avvio dell'attività di impresa o di primo ingresso nella società avvenuti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. La stessa, pertanto, è riconosciuta dalla data di effettiva prima iscrizione alla gestione previdenziale e con la medesima decorrenza dell’obbligo contributivo. Nel caso in cui non ci sia coincidenza tra la data di avvio dell’attività economica e la data in cui il soggetto ha i requisiti di iscrizione alla gestione previdenziale autonoma (purché entrambe le date ricadano nell’arco temporale tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025), i trentasei mesi di riduzione contributiva decorrono anche in questo caso dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale.

Al fine di agevolare i lavoratori che entrano per la prima volta nel mondo del lavoro autonomo è riconosciuto il diritto al mantenimento della riduzione contributiva sia nel caso in cui il lavoratore cambi impresa e/o attività, sia nel caso di variazione della gestione previdenziale di iscrizione (da Gestione artigiani a commercianti e viceversa), nonché in caso di temporanea cessazione dell’attività, ma sempre nel rispetto della continuità nella copertura contributiva che deve essere senza soluzione.

In conclusione, si specifica che per espressa previsione di legge, la misura in argomento è alternativa rispetto ad altre misure agevolative vigenti che prevedono riduzioni di aliquota.  Per coloro che abbiano richiesto l’applicazione del regime forfettario previdenziale prima della pubblicazione della presente circolare è possibile presentare la domanda di riduzione contributiva che determinerà la disapplicazione del regime previdenziale forfettario dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale e l’applicazione della riduzione contributiva in trattazione. Sarà poi possibile per il beneficiario della riduzione al termine della fruizione di quest’ultima, chiedere l’applicazione del regime forfettario previdenziale.