Fisco

IVA di gruppo per la beneficiaria della scissione, anche senza requisito temporale


Nell’ipotesi in cui una società aderente all’IVA di gruppo in veste di controllata abbia realizzato, nell’anno 2024, una scissione parziale proporzionale, a seguito della quale sia la scissa che la beneficiaria neocostituita risultano controllate dalla capogruppo con una partecipazione dell’80%, la beneficiaria può essere inclusa nella procedura di liquidazione di gruppo già a partire dall’anno 2025, indipendentemente dal rispetto del vincolo temporale di controllo, non ravvisandosi alcuna interruzione del controllo.

E' quanto ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad interpello n. 121 del 29 aprile 2025.

La capogruppo di un gruppo societario ha aderito, in qualità di controllante, alla liquidazione IVA di gruppo e, nell’anno 2024, una controllata, partecipante anch’essa alla liquidazione di gruppo, ha effettuato un’operazione di scissione parziale proporzionale con attribuzione di parte del proprio patrimonio alla beneficiaria di nuova costituzione. Prima dell’operazione straordinaria, la capogruppo controllava per l’80% la controllata e, a seguito dell’operazione di riorganizzazione, sia la controllata che e la società neocostituita risultano controllate dalla capogruppo per l’80%.

L’intenzione della capogruppo è quella di optare come controllante, a decorrere dall’anno 2025, per la liquidazione dell’IVA di gruppo ricomprendendo, oltre alla controllata, anche la società neocostituita.

A tal fine, è stato chiesto all’Agenzia se, con riferimento a tale ultima società, sia possibile prescindere dal requisito del vincolo temporale previsto dall’art. 2, comma 1, del D.M. 13 dicembre 1979, secondo cui il requisito del controllo deve sussistere dal 1° luglio dell’anno solare precedente.

In particolare, tale disposizione prevede che possono partecipare alla liquidazione IVA di gruppo le società di capitali e le società di persone le cui azioni o quote sono possedute dall’ente o società controllante, o da un’altra società controllata da quest’ultima, per una percentuale superiore al 50% del loro capitale, almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente a quello di accesso alla procedura.

Come ha già avuto modo di precisare la prassi amministrativa, i limiti di natura quantitativa e di temporale in esame hanno lo scopo di evitare che l’accesso alla procedura di compensazione dell’IVA di gruppo sia consentito a quelle società che solo occasionalmente e temporaneamente siano tra loro vincolate. S’intende, pertanto, evitare pratiche fraudolente od elusive, assicurando che l’acquisizione del controllo costituisca un’operazione avente una valida ragione economica e non anche un mezzo per realizzare un vantaggio fiscale, quale l’utilizzo del credito IVA di un altro soggetto.

In via generale, i predetti requisiti devono sussistere anche in presenza di operazioni straordinarie, quali, come nel caso di specie, la scissione parziale di una società controllata rientrante nel perimetro della liquidazione IVA di gruppo. Infatti, il principio di continuazione, che implica il subentro nelle posizioni giuridiche del dante causa, come conseguenza naturale di un’operazione di riorganizzazione aziendale, non può essere applicato “tout court” alla liquidazione IVA di gruppo, ma deve essere, di volta in volta, raccordato con la particolare “ratio” della disciplina stessa.

Analogamente a quanto già chiarito con la risposta n. 48/2022, l’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 121/2025 in commento, ha osservato, nel caso di specie, il reale perimetro dell’IVA di gruppo non si è sostanzialmente modificato a seguito dell’operazione di scissione; alla scissa si è, infatti, aggiunta la neocostituita beneficiaria, che è succeduta nella parte di patrimonio trasferita tramite l’operazione straordinaria e che è controllata dalla capogruppo per una percentuale superiore al 50% del proprio capitale, come lo è anche la società scissa, di cui prosegue parte dell’attività commerciale. Ciò è avvenuto nell’ambito di un’operazione di riorganizzazione aziendale che, per come descritta, non appare presentare i requisiti della temporaneità ed occasionalità, bensì sembra funzionale alla suddivisione delle attività che inizialmente facevano capo unicamente alla società scissa.

Pertanto, ha chiarito l’Agenzia, si ritengono sussistenti i presupposti per consentire alla società neocostituita di accedere, in qualità di controllata, alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo già a partire dall’anno 2025, indipendentemente dalla sussistenza o meno del vincolo temporale (1° luglio dell’anno solare precedente) previsto dal citato art. 2, comma 1, del D.M. 13 dicembre 1979, non ravvisandosi alcuna interruzione del controllo.