Quando il reato presupposto è prescritto, la società va condannata ex 231 solo se la prova è oltre ogni ragionevole dubbio
Con sentenza n. 14343, depositata l’11 aprile 2025, la Corte di Cassazione cassa con rinvio la decisione dei giudici d’appello di Bari che avevano condannato una società per responsabilità amministrativa ex decreto legislativo n. 231 del 08.06.2001, in considerazione del fatto che non era stata fornita la prova positiva, oltre ogni ragionevole dubbio, della sussistenza in capo all’ente di tutti gli elementi che connotano l’illecito contestato alla società.
I giudici di merito avevano sanzionato l’ente ex decreto 231, fondando la condanna sul fatto che, nonostante il reato di truffa contestato fosse prescritto e che non vi fossero i presupposti per condannare il direttore tecnico della società [in quanto difettava l’evidenza della relativa prova ex art. 129 II comma c.p.p.], l’ente poteva ben essere sanzionato per responsabilità amministrativa ex art. 231/2001.
Per la Corte di Cassazione, la motivazione dei giudici d’appello risulta limitata.
Spiega, infatti, la Cassazione che sebbene, in tema di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, l'intervenuta prescrizione del reato presupposto successivamente alla contestazione all'ente dell'illecito, non ne determina l'estinzione per il medesimo motivo, giacché il relativo termine, una volta esercitata l'azione, rimane sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il procedimento nei confronti della persona giuridica (Sez. 4, n. 31641 del 04/05/2018, Tecna Group S.r.l., Rv. 273085 - 01), tuttavia, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell'art. 8, comma primo, lett. b) d.lgs. n. 231 del 2001, deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l'illecito fu commesso che non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato (Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Barla, Rv. 255369 - 01), precisandosi ulteriormente che l'autonomia della responsabilità dell'ente rispetto a quella penale della persona fisica che ha commesso il reato-presupposto deve essere intesa nel senso che, per affermare la responsabilità dell'ente, non è necessario il definitivo e completo accertamento della responsabilità penale individuale, ma è sufficiente un mero accertamento incidentale, purché, però, risultino integrati i presupposti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto n. 231 (Sez. 4, n. 38363 del 23/05/2018, Rv. 274320 - 03).
Dunque, in caso di intervenuta prescrizione del reato presupposto, mentre l'affermazione della innocenza della persona fisica, alla quale viene contestato il medesimo reato richiede, ai sensi dell'art. 129, secondo comma, cod. proc. pen., l'evidenza della relativa prova, la condanna dell'ente presuppone, al contrario, la prova positiva – oltre ogni ragionevole dubbio - della sua responsabilità, secondo il criterio indicato nell'art. 533 cod. proc. pen.
Criterio che, infatti, trova applicazione nel procedimento a carico degli enti, sia in ragione delle clausole estensive delle norme del codice di procedura penale e delle relative regole dettate per l'imputato (artt. 34 e 35 d.lgs. n. 231 del 2001), sia in quanto in caso di prova mancante, insufficiente o contraddittoria, si impone la pronuncia di esclusione di responsabilità dell'ente (art. 66 d.lgs. n. 231).
Nel caso di specie, quindi, la responsabilità dell'ente, per il quale, come detto, è necessaria la prova positiva della sussistenza di tutti gli elementi che connotano il relativo illecito, non può essere fondata dalla affermazione della mancanza di evidenza dell'innocenza del soggetto indicato come autore del reato presupposto.
Hanno errato i giudici d’appello nelle loro motivazioni, in quanto si sono limitati a rilevare che "non essendovi dubbi sulla sussistenza delle condotte integranti il reato di truffa aggravata, la circostanza che il reato presupposto . . . sia prescritto, non rileva, sicchè va confermata la sanzione pecuniaria irrogata dal primo Giudice".
La decisione del merito, per la Cassazione appare censurabile anche sotto un altro profilo.
Nel caso in esame si era di fronte ad una contestazione che vedeva la società far parte di un raggruppamento temporaneo di imprese relativamente ad un pubblico appalto, nel cui ambito sarebbe stato commesso l'illecito dipendente da reato.
Al riguardo, la Corte di Cassazione evidenzia di aver avuto già modo di chiarire in altre circostanze che, qualora il reato presupposto ex d.lgs. n. 231 del 2001 sia stato commesso nell'ambito dell'attività di una società facente parte di un gruppo o di una aggregazione di imprese, la responsabilità può estendersi alle società collegate solo a condizione che all'interesse o vantaggio di una società si accompagni anche quello concorrente di altra società e la persona fisica autrice del reato presupposto sia in possesso della qualifica soggettiva necessaria, ai sensi dell'art. 5 del. D.Lgs. n.231 del 2001, ai fini della comune imputazione dell'illecito amministrativo da reato (Sez. 2, n. 52316 del 27/09/2016, Riva, Rv. 268963 - 01, ove si è precisato che la responsabilità della capogruppo o di una controllata non può discendere dalla mera presunzione di coincidenza dell'interesse di gruppo con quello delle singole società, dovendosi verificare in concreto la sussistenza di un interesse o di un vantaggio della "holding" o di altra società del gruppo).
La sentenza di appello asseriva che "il reato di truffa aggravato è stato commesso nel precipuo interesse della predetta società, visto che la finalità di chi ha commesso il reato di cui al capo I era quello di conseguire un ingiusto profitto patrimoniale”.
Anche per tale aspetto, secondo la Cassazione, la motivazione è errata, in quanto non è dimostrata l'effettiva esistenza dell'interesse e vantaggio in capo alla società ricorrente.
Cassata la sentenza, dunque, con rinvio ad altro giudice per nuovo giudizio in ordine alla responsabilità della società per l'illecito dipendente da reato.