Testo unico in materia di versamenti e di riscossione - Compensazioni di crediti con somme dovute per definizione della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 il Testo unico in materia di versamenti e riscossione, che raccoglie e incorpora diverse fonti, compresa la Legge di Bilancio 2025, al fine di superare la frammentazione normativa. Gli autori di Consulenza.it commentano, in una serie di contributi, gli articoli del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, costruendo delle schede operative sulle nozioni principali del Testo unico. Le considerazioni di Salvatore Servidio approfondiscono l’art. 16.
Ambito operativo dell’art. 16 del D.Lgs. n. 33/2025
L’art. 16 del D.Lgs. n. 33/2025, recepisce la disciplina della compensazione dei crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazioni, forniture e appalti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario di cui all’art. 28-quinquies del D.P.R. n. 602 del 1973.
Si tratta di un intervento di ricollocazione della norma che è stata estrapolata dalla disciplina della riscossione mediante ruolo nell’ambito della quale è collocata all’interno del D.P.R. n. 602/1973 e riguarda compensazione di somme non ancora iscritte a ruolo o affidate all’agente della riscossione.
La norma è stata inoltre oggetto di interventi di aggiornamento atti ad adeguarne il contenuto alle modifiche normative succedutesi nel tempo. In particolare, sono stati aggiornati i rinvii contenuti nella prima parte del comma 1 alle norme relative agli istituti definitori e deflativi del contenzioso:
- riguardo la conciliazione giudiziale, è stato operato il rinvio non solo all’art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992 (sul contenzioso tributaerio) ma anche ai successivi artt. 48-bis e 48-bis1 relativi alla conciliazione in udienza e alla conciliazione proposta dalla Corte di giustizia tributaria (confluiti negli artt. 99, 100 e 101 del Testo unico giustizia tributaria);
- sono stati eliminati i riferimenti all’art. 5, comma 1-bis; all’art. 5-bis e all’art. 11, comma 1-bis del D.Lgs. n. 218/1997, in quanto trattasi di disposizioni abrogate dalla legge n. 190/2014 e, contestualmente, è stato inserito il rinvio alla nuova previsione dell’art. 5-quater in materia di definizione dei processi verbali di constatazione introdotta dal D.Lgs. n. 13/2024;
- è stato eliminato il riferimento all’istituto del reclamo-mediazione per effetto dell’abrogazione dell’art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 ad opera dell’art. 2 del D.Lgs. n. 220 del 2023.
Procedura
Nello specifico, in base al comma 1 dell’art. 16 D.Lgs. n. 33/2025, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche (ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001), per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, su esclusiva richiesta del creditore, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione di cui all’art. 8 del D.Lgs n. 218/1997, di definizione ai sensi dell’art. 5-quater, e di acquiescenza ai sensi dell’art. 15, dello stesso D.Lgs. n. 218/1997, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli artt. 18 e 20 del D.Lgs. n. 173/2024 (T.U. sanzioni tributarie amministrative e penali), e di conciliazione ex artt. 99, 100 e 101 del D.Lgs. n. 175/2024 (T.U. giustizia tributaria).
E’ previsto che la compensazione avvenga in base all’art. 3 del D.Lgs. n. 33/2025, ossia con le modalità di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate (si evidenzia che il versamento unitario e la compensazione riguardano crediti e debiti relativi a determinate categorie di imposte elencate nell’art. 3, comma 5).
Al fine di cui sopra, è tuttavia necessario che il credito sia certificato (art. 9, comma 3-bis o comma 3-ter, lett. b), secondo periodo, del D.L. n. 185/2008), e che la relativa certificazione rechi l’indicazione della data prevista per il pagamento (cfr. al riguardo già la Circolare MEF n. 36 del 2012).
La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici dall’Agenzia delle Entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal MEF, con modalità idonee a garantire l’utilizzo univoco del credito certificato.
Le modalità attuative di cui sopra sono demandate all’emanazione di apposito regolamento del MEF.