Bonus barriere 75% e limiti di spesa per l’intervento comune a due edifici
L’AdE, con la risposta n. 89 del 7 aprile 2025, ha fornito indicazioni circa il limite di spesa su cui calcolare la detrazione per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche nel caso di un complesso immobiliare costituito da due fabbricati, distinti e catastalmente autonomi, con un unico accesso carrabile e pedonale comune
La detrazione del 75% per gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche è prevista dall’art. 119-ter del DL 34/2020 ed è in vigore fino al 31 dicembre 2025. L’agevolazione può riguardare le unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale e spetta ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, sia per i soggetti Irpef che per i soggetti Ires.
Il bonus barriere architettoniche compete per gli interventi che rispettino i requisiti previsti dal DM 14.6.1989. Quanto all’ambito oggettivo degli interventi agevolabili, la detrazione spetta:
- fino al 29.12.2023, per tutti gli interventi "direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti", compresi, ad esempio, quelli di sostituzione degli infissi (purché con i requisiti di cui al DM 236/89), di sistemazione della pavimentazione e di adeguamento dell'impianto elettrico nonché di sostituzione dei sanitari;
- dal 30.12.2023, esclusivamente per gli interventi aventi ad oggetto scale, rampe e l'installazione di ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici.
Quanto ai limiti di spesa, la norma li prevede come segue:
- euro 50.000, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio (per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari);
- euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio (per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari).
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 89 del 7 aprile 2025, ha fornito indicazioni circa il limite di spesa su cui calcolare la detrazione nel caso di un complesso immobiliare costituito da due fabbricati, distinti e catastalmente autonomi, con un unico accesso carrabile e pedonale comune; nel caso sottoposto ad interpello, anche l’intervento edilizio è comune, posto che i percorsi esterni, oggetto di adeguamento alla normativa recante prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, sono comuni ai due fabbricati. Per inciso, i lavori sono stati eseguiti fino al 30 dicembre 2023 (circostanza rilevante ai fini dell’individuazione degli interventi ammissibili).
L’Agenzia delle Entrate individua quale limite di spesa quello riferito a ciascun edificio, sulla base della considerazione che si tratta di “fabbricati distinti e catastalmente autonomi”. Pertanto, il limite di spesa ammesso alla detrazione, nel caso in esame, è pari a 100.000 euro (50.000 euro per ciascuno dei due edifici).
Rif: art. 119-ter del DL 34/2020; Risposta n. 89 del 7 aprile 2025