Inail e termine di prescrizione dei premi richiesti a seguito di accertamento ispettivo
L’Inail, con circ. n. 26 del 2025, riassume la disciplina in materia di prescrizione dei crediti per premi e accessori di competenza dell’Inail secondo gli orientamenti giurisprudenziali da ritenersi consolidati.
La disciplina della prescrizione dei crediti dell'Inail verso i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti, aventi a oggetto i premi di assicurazione, è stabilita dall'art. 112, comma 2, del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 e dall’art. 3, comma 9, lettera b), della l. 8 agosto 1995, n. 335. Per effetto delle suddette disposizioni, l'azione per riscuotere i premi di assicurazione, e in genere le somme dovute dai datori di lavoro all'Istituto assicuratore, si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui se ne doveva eseguire il pagamento.
Sul punto, si è espressa la circ. Inail 7 aprile 2025 n. 26, la quale precisa che per gli accertamenti ispettivi, il termine di prescrizione da applicare è quello quinquennale ex articolo 3, comma 9, legge 8 agosto 1995, n. 335 per le contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria, fermo restando quanto previsto sulle cause speciali di sospensione della decorrenza dei termini prescrizionali introdotte dal legislatore tra le misure emergenziali da Covid-19. Ai fini del computo della prescrizione, deve essere preso in considerazione il termine di scadenza del pagamento del premio in autoliquidazione fissato al 16 di febbraio e non ha invece rilevanza il termine entro cui devono essere presentate le denunce delle retribuzioni per l’autoliquidazione annuale dei premi, la cui scadenza dal 2015 è fissata entro il 28 febbraio.
Ccome ricordato nella circolare Inail 8 gennaio 1999, n. 1, il limite prescrizionale del quinquennio è operante ai soli fini del recupero economico di quanto eventualmente dovuto per premi e sanzioni, ma non anche per l’accertamento della data in cui doveva essere applicata l’esatta classificazione e tassazione dell’attività, che può essere anteriore al quinquennio, al fine di individuare l’oscillazione del tasso medio da applicare dopo i primi due anni di attività, ai sensi degli articoli 10, 11, 12, 19 e 20 delle modalità di applicazione delle Tariffe dei premi 2019. Si ribadisce, quindi, che la metodologia di computo del termine prescrizionale consiste nel calcolare il termine a ritroso a partire dalla data di notifica del verbale unico di accertamento e notificazione. In ogni caso, il compimento di validi atti di interruzione della prescrizione determina sempre il decorrere di un nuovo termine di prescrizione. In particolare, ove l’atto interruttivo sia stato notificato durante il periodo di sospensione del decorso della prescrizione previsto dalle misure emergenziali da Covid-19 (31 dicembre 2020 – 30 giugno 2021), il termine quinquennale di prescrizione si considera decorrere dal 1° luglio 2021.
Si ricorda, infine, che la notifica deve avvenire tempestivamente mediante consegna del verbale nelle mani proprie del destinatario oppure tramite PEC del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni e solo in via del tutto residuale tramite servizio postale con raccomandata AR (per esempio in caso di verifiche riguardanti soggetti che hanno cessato l’attività, o non si è in possesso dell’indirizzo PEC come sopra specificato o in caso di ricevuta di mancata consegna della PEC al destinatario da parte del gestore del servizio).