Rimborso dell’eccedenza IVA detraibile in caso di realizzazione di opere su beni di terzi
Con la Risoluzione 26 marzo 2025, n. 20/E, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto il diritto al rimborso dell’IVA assolta su opere di ristrutturazione aventi a oggetto beni di proprietà di terzi uniformandosi così all’orientamento giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 13162/2024.
Premessa
Si premette che a seguito sentenza 14 maggio 2024, n. 13162 - con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che l'esercente attività d'impresa o professionale ha diritto al rimborso dell'IVA per i lavori di ristrutturazione o manutenzione di immobili dei quali non è proprietario, ma che detiene in virtù di un diritto personale di godimento, purché sia presente un nesso di strumentalità tra tali beni e l'attività svolta - sono pervenute all’Amministrazione finanziaria richieste di chiarimenti in merito all’interpretazione dell’art. 30, comma 2, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, con riferimento alla rimborsabilità dell’eccedenza IVA detraibile “per opere realizzate su beni di terzi”. In base a tale disposizione, il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.582,28 euro, all'atto della presentazione della dichiarazione limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili (…).
Di conseguenza, l’Agenzia Entrate ha fornito le dovute indicazioni di adeguamento per le fattispecie nelle quali l’IVA è stata assolta dall’esercente attività d’impresa o di lavoro autonomo in relazione ai lavori di ristrutturazione o manutenzione effettuati su beni di proprietà di terzi, che presentano un nesso di strumentalità con l’attività svolta.
Argomentazioni delle Entrate
A seguito delle predette richieste di chiarimenti pervenuti in materia di rimborsabilità dell'eccedenza IVA detraibile per le opere realizzate su beni di terzi (come lavori di ristrutturazione o manutenzione), con l’odierno documento in trattazione, l'Agenzia delle Entrate ha fornito le indicazioni necessarie per adeguare la prassi a quanto stabilito dalla sentenza n. 13162/2024 della Cassazione, che – come si è detto - ha di fatto ribadito sul piano sostanziale l'equivalenza tra “detrazione” e “rimborso” dell'IVA, chiarendo inoltre che la categoria di beni ammortizzabili utilizzata dal legislatore, va considerata in virtù di un titolo giuridico che garantisca il possesso o la detenzione di tali beni per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo.
Nello specifico, a seguito della richiamata sentenza n. 13162/2024, sono state riformulate le indicazioni relative alle fattispecie di ristrutturazioni o manutenzioni su beni non propri.
La decisione ha investito l'art. 30, comma 2, lett. c), del D.P.R. n. 633/1972, che stabiliva i criteri e le condizioni di rimborso per l'IVA detraibile, con particolare riferimento alla disponibilità di beni ammortizzabili in collegamento con attività di impresa o lavoro autonomo.
In passato, con la Risoluzione n. 179 del 2005, l'Amministrazione disconosceva il diritto al rimborso dell'IVA per spese legate a opere inseparabili da beni immobili concessi in uso o comodato, posizione che è stata rettificata in seguito alla della pronuncia delle Sezioni Unite, segnando un punto di svolta nell'approccio fiscale verso i beni ammortizzabili.
Oggi, pertanto, agli esercenti attività d'impresa o di lavoro autonomo viene riconosciuto il diritto al rimborso dell'IVA per lavori effettuati su beni di terzi se questi ultimi sono adoperati per un periodo medio-lungo e risultano "strumentali" all'esercizio dell'impresa, senza la necessità di un'autonoma funzionalità o asportabilità. Questo include beni per i quali è garantito il possesso o la detenzione attraverso un titolo giuridico, come un contratto di locazione o comodato.
Naturalmente, il diritto al rimborso spetta se ricorroo i presupposti generali di detraibilità dell’IVA di cui all’art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 633/1972, come la strumentalità del bene all’esercizio dell’attività “per un periodo di tempo medio-lungo”, in qualità di investimenti che richiedono quindi “un impiego di risorse finanziarie non contabilizzabile come costo di un singolo esercizio”.