"Superbonus eventi sismici” al 110% fino alla fine del 2025: il Documento della Fondazione Nazionale dei Commercialisti
La Fondazione Nazionale dei Commercialisti ha pubblicato, lo scorso 7 marzo, un documento di ricerca nel quale esamina lo “speciale Superbonus eventi sismici” al 110% (con opzione di sconto o cessione) sulle spese sostenute fino alla fine del 2025.
Il Superbonus spetta infatti fino al 31 dicembre 2025 nella “originaria” misura del 110% per gli immobili ubicati nei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 e per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Deve trattarsi si immobili danneggiati dall’evento sismico, con nesso di causalità comprovato mediante scheda AeDES o documento equivalente.
Il Superbonus compete anche nel caso in cui gli interventi agevolati beneficino del contributo previsto per la ricostruzione: in tal caso, la detrazione spetta sulle spese che eccedono il contributo e che pertanto rimangono a carico del beneficiario. Se però l’avente diritto al contributo per la ricostruzione vi rinuncia volontariamente, scegliendo di beneficiare esclusivamente della detrazione superbonus, allora i tetti massimi di spesa agevolate sono maggiorati del 50% (la maggiorazione può spettare gli interventi di riduzione del rischio sismico, nonché per quelli di efficienti di efficienza energetica; non invece per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo e installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici).
I soggetti che possono beneficiare di questa disciplina sono tutti quelli che possono accedere al superbonus ai sensi del comma 9 dell’art. 119 e quindi i condomìni, le persone fisiche, gli IACP ed enti equivalenti, le cooperative edilizie, gli enti del Terzo settore.
A determinate condizioni, per tali interventi è ancora possibile l’esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito, ai sensi dell’art. 121 del d.l. 34/2020. L’esclusione dal “blocco delle opzioni” persiste in via transitoria se le spese sulle quali il superbonus trova applicazione secondo la “speciale disciplina eventi sismici” sono relative a interventi per i quali, prima del 30 marzo 2024, sussistano le condizioni di avvenuta presentazione del titolo abilitativo o sia stata presentata l’istanza per la concessione di contributi.
Inoltre, seppure nel limite di un contingente massimo di 400 milioni di euro (di cui 70 milioni per gli eventi sismici verificatisi il 6 aprile 2009), il cui raggiungimento deve essere monitorato dal Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione e dagli Uffici speciali per la ricostruzione, il “blocco delle opzioni” è derogato per talune delle spese, sulle quali il superbonus trova applicazione secondo la “speciale disciplina eventi sismici”, che sono relative a immobili danneggiati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria il 6 aprile 2009 e a far data dal 24 agosto 2016, per i quali le istanze o dichiarazioni siano state presentate a decorrere dal 30 marzo 2024.
Il Documento conclude con una analisi riepilogativa delle casistiche:
- interventi per i quali la richiesta di contributo è stata presentata entro il 29 marzo 2024 e non c’è dichiarazione di rinuncia;
- interventi relativamente ai quali sia la richiesta di contributo che la dichiarazione di rinuncia al medesimo sono state presentate entro il 29 marzo 2024;
- interventi per i quali la richiesta di contributo è stata presentata entro il 29 marzo 2024, mentre la dichiarazione di rinuncia al medesimo è stata presentata dopo il 29 marzo 2024;
- interventi per i quali la richiesta di contributo è stata presentata dopo il 29 marzo 2024 e non c’è dichiarazione di rinuncia;
- interventi per i quali sia la richiesta di contributo che la dichiarazione di rinuncia al medesimo sono state presentate dopo il 29 marzo 2024.
Riferimenti:
Art. 119, comma 8-ter, DL 34/2020
Documento FNC 7.3.2025