Fisco

Investimenti in beni strumentali: doppia comunicazione anche per ordini effettuati prima del 30 marzo 2024


Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a partire dal 30 marzo 2024, dovrà essere inviata sia la comunicazione preventiva che la successiva comunicazione di completamento dell’investimento, anche nei casi in cui l’ordine sia stato effettuato prima di tale data.

A chiarirlo è la risposta ad Interpello n. 69, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate in data 7 marzo 2025.

Nel caso oggetto di interpello, un contribuente ha effettuato un ordine giuridicamente rilevante prima del 30 marzo 2024 per un bene strumentale che, però, è stato realizzato successivamente a tale data di cui la relativa fattura risulta datata 17 aprile 2024.

L'articolo 6 del D.L. n. 39/2024, convertito con modificazioni dalla L. n. 67/2024 ha dettato disposizioni per il monitoraggio dei crediti  d'imposta  per  investimenti  in  beni  strumentali  e  per  attività  di  ricerca,  sviluppo  e  innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0.

Nel dettaglio, l’articolo 6 stabilisce che ai fini della fruizione dei crediti d'imposta  per  investimenti  in  beni  strumentali  nuovi  (di  cui  all'art.  1,  c. 1057­bis-1058­ter, della L.n. 178/2020) e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e  ideazione  estetica  (di  cui  all'art. 1,  c. 200-202,  della L. n. 160/2019)  ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento  di  obiettivi  di innovazione  digitale  4.0  e  di transizione  ecologica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente - in via telematica - l'ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare, la presunta ripartizione  negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione dev’essere poi aggiornata al completamento degli investimenti.

Secondo la normativa per  gli  investimenti  realizzati  dal  1°  gennaio  2024  al  29  marzo  2024,  il  contribuente  è  tenuto  a  trasmettere  la  sola  comunicazione  di  completamento  degli  investimenti. Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 30 marzo 2024 (ossia data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024) il contribuente è tenuto:

  • alla  preventiva  comunicazione telematica (compilazione e invio dell’apposito moduloi disponibile  sul sito del Gestore dei servizi energetici GSE)
  • alla  trasmissione -  una  volta  completati  gli  investimenti -  di  un'altra  comunicazione  al  GSE,  per  aggiornare  le  informazioni  fornite  in  via preventiva.

L’adempimento di queste comunicazioni è obbligatorio al fine di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta. Per la comunicazione, dovranno essere utilizzati i nuovi modelli approvati con decreto del Mimit del 24 aprile 2024, che hanno sostituito i precedenti allegati previsti dal decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo económico.

Come anche chiarito dalla FAQ pubblicata sul sito internet del GSE in data 6 dicembre 2024, la  data iniziale deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili mentre la data finale deve coincidere con la data di completamento degli investimenti.

Nel caso oggetto di interpello, sebbene l'ordine  giuridicamente  rilevante sia  stato effettuato in data 17 gennaio 2024,  cioè data anteriore al 30 marzo 2024, la fattura dell’attrezzatura riporta la data del 17 aprile 2024 e l’interconnessione al ciclo produttivo è avvenuta in data 6 maggio 2024.

Dunque, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la data di realizzazione dell'investimento è successiva al 30 marzo 2024 e pertanto - ai fini della fruizione del credito in oggetto - l'istante è tenuto a presentare la comunicazione preventiva e, successivamente,  la comunicazione di completamento dell'investimento.