Investimenti in beni strumentali: doppia comunicazione anche per ordini effettuati prima del 30 marzo 2024
Per gli investimenti in beni strumentali effettuati a partire dal 30 marzo 2024, dovrà essere inviata sia la comunicazione preventiva che la successiva comunicazione di completamento dell’investimento, anche nei casi in cui l’ordine sia stato effettuato prima di tale data.
A chiarirlo è la risposta ad Interpello n. 69, pubblicata dall’Agenzia delle Entrate in data 7 marzo 2025.
Nel caso oggetto di interpello, un contribuente ha effettuato un ordine giuridicamente rilevante prima del 30 marzo 2024 per un bene strumentale che, però, è stato realizzato successivamente a tale data di cui la relativa fattura risulta datata 17 aprile 2024.
L'articolo 6 del D.L. n. 39/2024, convertito con modificazioni dalla L. n. 67/2024 ha dettato disposizioni per il monitoraggio dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali e per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui ai Piani Transizione 4.0 e Transizione 5.0.
Nel dettaglio, l’articolo 6 stabilisce che ai fini della fruizione dei crediti d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi (di cui all'art. 1, c. 1057bis-1058ter, della L.n. 178/2020) e dei crediti d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e design e ideazione estetica (di cui all'art. 1, c. 200-202, della L. n. 160/2019) ivi incluse le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica, le imprese sono tenute a comunicare preventivamente - in via telematica - l'ammontare complessivo degli investimenti che intendono effettuare, la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione. La comunicazione dev’essere poi aggiornata al completamento degli investimenti.
Secondo la normativa per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2024 al 29 marzo 2024, il contribuente è tenuto a trasmettere la sola comunicazione di completamento degli investimenti. Per gli investimenti effettuati a decorrere dal 30 marzo 2024 (ossia data di entrata in vigore del D.L. n. 39/2024) il contribuente è tenuto:
- alla preventiva comunicazione telematica (compilazione e invio dell’apposito moduloi disponibile sul sito del Gestore dei servizi energetici GSE)
- alla trasmissione - una volta completati gli investimenti - di un'altra comunicazione al GSE, per aggiornare le informazioni fornite in via preventiva.
L’adempimento di queste comunicazioni è obbligatorio al fine di utilizzare in compensazione i crediti d’imposta. Per la comunicazione, dovranno essere utilizzati i nuovi modelli approvati con decreto del Mimit del 24 aprile 2024, che hanno sostituito i precedenti allegati previsti dal decreto 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo económico.
Come anche chiarito dalla FAQ pubblicata sul sito internet del GSE in data 6 dicembre 2024, la data iniziale deve coincidere con la data del primo impegno giuridicamente vincolante che rende gli investimenti irreversibili mentre la data finale deve coincidere con la data di completamento degli investimenti.
Nel caso oggetto di interpello, sebbene l'ordine giuridicamente rilevante sia stato effettuato in data 17 gennaio 2024, cioè data anteriore al 30 marzo 2024, la fattura dell’attrezzatura riporta la data del 17 aprile 2024 e l’interconnessione al ciclo produttivo è avvenuta in data 6 maggio 2024.
Dunque, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la data di realizzazione dell'investimento è successiva al 30 marzo 2024 e pertanto - ai fini della fruizione del credito in oggetto - l'istante è tenuto a presentare la comunicazione preventiva e, successivamente, la comunicazione di completamento dell'investimento.