Fisco

Effetti sull’imputazione temporale di componenti negativi di reddito d’impresa in caso di perdita


L'Agenzia delle entrate con la risoluzione ministeriale n. 87/E del 28 novembre 2013, chiarisce quale sia la disciplina applicabile nel caso in cui in sede di accertamento venga recuperato a tassazione un costo dedotto in violazione del principio di competenza e il periodo di corretta imputazione dello stesso chiuda con una perdita fiscale.

Con la circolare n. 23/E del 2010 l'Amministrazione finanziaria sie era espressa in favore della possibiltà per il contribuente di ottenere il riconoscimento della maggiore imposta versata nel periodo di corretta imputazione del componente negativo qualora quest'ultimo fosse stato recuperato a tassazione per violazione del principio di competenza. La circolare n. 31/E del 2012 estendeva tale facoltà anche in sede di adesione.

La circolare n. 31/E del 2013 fornisce chiarimenti in merito al trattamento fiscale da applicare alle correzioni di errori contabili nei casi di mancata imputazioni di componenti positivi e negativi nel corretto esercizio di competenza. Viene riconosciuta al contribuente la facoltà di presentare dichiarazione integrativa per comunicare all'Amministrazione finanziaria l'esistenza di elementi di costo non dedotti in precedenti annualità, ma solo per i periodi ancora suscettibili di attività accertativa.

La circolare 23/E del 2010 precisa inoltre che è riconosciuta al contribuente la facoltà di dedurre nel periodo di imposta di effettiva competenza i costi indebitamente dedotti in periodi diversi anche quando siano decorsi i termini per rettificare la dichiarazioni originaria sia per presentare domanda di rimborso della maggiore imposta versata ai sensi dell'art. 38 del DPR n. 602 del 1973.

Infatti il contribuente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 546 del 1992 può chiedere il rimborso entro due anni dal passaggio in giudicato della sentenza ovvero dalla data in cui si è resa definitiva la pretesa dell'Amministrazione finanziaria al recupero del costo oggetto di rettifica.

La circolare in commento estende tale facoltà attribuita al contribuente, anche nel caso in cui la corretta imputazione del costo generi una perdita o incrementi la perdita nell'esercizio di competenza. In questo caso la maggiore imposta pagata deriva dal mancato utilizzo della maggiore perdita. Il contribuente potrà emendare la dichiarazione in cui avrebbe potuto utilizzare la perdita (o maggior perdita) entro l'invio della dichiarazione riferita all'esercizio successivo, chiedere a rimborso la maggiore imposta (art. 38 del DPR n. 602 del 1973) entro 48 mesi dal versamento indebito oppure entro 2 anni dal passaggio in giudicato della sentenza ovvero dalla data in cui si è reso definitivo l'accertamento (art. 21 del D.lgs. n. 546 del 1992).