La svalutazione delle rimanenze di magazzino valutate a costi specifici
L'Agenzia delle Entrate in data 12 novembre 2013 ha pubblicato la Risoluzione n.78/E al fine di fornire chiarimenti riguardanti il trattamento fiscale dei beni merce valutati a costi specifici (beni infungibili).
L'Agenzia, con la presente, ha risposto a un interpello di una società per azioni che, dopo essersi aggiudicata a un’asta giudiziaria un immobile ad uso abitativo, ha iscritto lo stesso in bilancio al costo di acquisto nella voce “rimanenze” e ha successivamente proceduto a svalutarlo, considerata la non conformità dello stesso alla licenza edilizia rilasciata dall’ente comunale. La perizia successivamente effettuata da un consulente incaricato dalla società, nel confermare la non sanabilità dell’opera, ha attestato una significativa riduzione del valore del bene.
La soluzione interpretativa e il parere dell'Agenzia
Secondo l'istante, il riferimento è a quanto stabilito all' articolo 92 del Tuir , sostenendo che il mancato riferimento alla svalutazione dei beni valutati al costo specifico non preclude la possibilità di dare rilievo ai fini fiscali alla svalutazione stessa.
L'Agenzia ha invece richiamato il diverso trattamento, sia civilistico che fiscale, tra beni fuingibili e infungibili.
L'art.2426 del codice civile - punti 9 e 10 - dispone in riferimento alle regole riguardanti l'iscrizione a bilancio delle rimanenze; nello specifico è stato considerato il differente trattamento tra beni fungibili ( non dotati di una propria individualità e per i quali è possibile la gestione in massa e il raggruppamento in categorie omoogenee) e i beni infungibili che - essendo unici per la loro specificità e non sostituibili con beni aventi caratteristiche identiche - devono essere valutati al costo specifico e per i quali risulta possibile una misurazione puntuale dei costi efettivi ad essi afferenti.
L'Agenzia, inoltre, in risposta alla soluzione interpretativa prospettata dall'Istante, ha sostenuto che l'articolo 92 del Tuir - nel considerare fiscalmente rilevanti i valori derivanti dalla svalutazione delle rimanenze - sembra escludere quelle valutate a costi specifici.
Le disposizioni finali
L'Agenzia ha pertanto escluso la possibilità di dare rilievo fiscale alla svalutazione del valore dell'immobile, con conseguente ripresa a tassazione della stessa - attraverso una variazione in aumento - in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.