Fisco

Dichiarazione IMU: presentazione per coltivatori e imprenditori agricoli


La Risoluzione n. 2/DF del 18 gennaio 2013 del Dipartimento delle Finanze (MEF) fornisce chiarimenti in merito all'obbligo di presentazione della dichiarazione concernente l'imposta municipale propria (IMU) per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola (IAP).

In base all'articolo 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011, mantengono la loro validità ai fini dell'obbligo dichiarativo IMU, le dichiarazioni già presentate in materia di imposta comunale sugli immobili (ICI) in quanto compatibili. Compatibilità confermata dal successivo decreto ministeriale del 30 ottobre 2012

Ne deriva che i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali non sono tenuti a presentare la dichiarazione IMU se avevano già dichiarato la loro condizione soggettiva ai fini ICI, nel caso in cui tale condizione continui a persistere.

Le stesse considerazioni valgono anche per l'obbligo di presentazione della dichiarazione IMU da parte delle società e per l'applicazione dell'agevolazione prevista dall'articolo 2 del D.Lgs. 504/1992 che definisce quelle che sono le aree non fabbricabili.

Da ricordare...

Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.