Fuori campo IVA il noleggio dell’impianto sportivo da una SDD ad un’altra ASD
Con la Risposta n.36/2025 l’Agenzia delle Entrate conferma la non applicazione IVA ex art. 4, comma 4 del D.P.R. 633/1972 alle prestazioni di noleggio di un impianto sportivo da parte di una società sportiva dilettantistica a favore di una associazione sportiva dilettantistica, purché affiliata alla medesima Federazione.
In data 17 febbraio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risposta n. 36 in materia di trattamento IVA applicabile alle prestazioni di noleggio di un impianto sportivo affidato ad una società sportiva dilettantistica, a favore di associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima Federazione sportiva.
L’interpello è stato promosso da una società sportiva dilettantistica affidataria di un impianto sportivo (nello specifico di un Centro Polisportivo), che utilizza direttamente tramite squadre ed atleti, ed al cui interno svolge anche altre attività, alcune delle quali anche di natura commerciale, come la gestione di un’attività commerciale di vendita al dettaglio, e la messa a disposizione al pubblico della struttura stessa, in determinate fasce orarie.
Lo svolgimento delle attività sportive dilettantistiche, oltre ad avvenire direttamente, in conformità all’oggetto sociale della società sportiva, avviene anche per il tramite di altre associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima Federazione sportiva, alle quali viene noleggiato l’impianto dietro versamento di un corrispettivo.
Il quesito dell’Istante sorge proprio in riferimento al corretto trattamento ai fini IVA che occorre riservare ai corrispettivi percepiti per l’attività di noleggio; in particolare il dubbio riguarda la possibilità di avvalersi delle disposizioni agevolative di cui al comma 4, articolo 4 del D.P.R. 633/1972 o se invece occorre applicare l’IVA nella misura ordinaria (soluzione, quest’ultima, prospettata dal contribuente).
La risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate, nel richiamare le diverse disposizioni normative in materia di IVA che in questo ultimo periodo hanno interessato le realtà sportive, si sofferma sull’analisi dell’articolo 4, comma 4 del D.P.R. 633/1972, la cui applicazione è subordinata alla contemporanea presenza dei seguenti tre requisiti:
- le prestazioni devono essere effettuate dagli enti associativi tassativamente indicati e, in virtù di quanto previsto dall'articolo 3, del decreto legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e nei limiti previsti da tale disposizione, dalle società sportive dilettantistiche;
- le medesime prestazioni devono essere effettuate “in conformità alle finalità istituzionali”;
- le prestazioni di servizi devono essere effettuate nei confronti di “soci, associati o partecipanti [...] di associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi soci, associati o partecipanti e dei tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali”.
La prima condizione risulta rispettata per effetto di quanto disposto dall’articolo 90 della Legge 289 del 2002, che estende l’applicazione delle disposizioni tributarie anche a favore delle società sportive dilettantistiche, comprese quelle ai fini IVA.
Anche la terza condizione viene rispettata, a condizione che le prestazioni di noleggio vengano rese a favore di altri enti sportivi dilettantistici affiliate alla medesima Federazione.
La verifica del rispetto della seconda condizione appare invece più complessa.
A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate richiama la Circolare n.124 del 3 maggio 1998, la quale, nel riferirsi alle disposizioni di cui all’articolo 148, comma 3 del Tuir, specifica che l’individuazione dell’attività ritenuta conforme alle finalità istituzionali non deve essere ricercata nelle semplici indicazioni statutarie, bensì sulla base che la stessa rappresenti il naturale completamento degli scopi specifici e particolari che caratterizzano ciascun ente associativo.
Nel caso specifico, l'attività di noleggio dell'impianto sportivo costituisce, conformemente con quanto precisato dalla richiamata documentazione di prassi, il naturale completamento degli scopi specifici e particolari della società istante e risulta pertanto svolta in “conformità alle proprie finalità istituzionali” solo a condizione, però, che l'impianto noleggiato continui ad essere utilizzato e destinato allo svolgimento esclusivo dell'attività sportiva, che rappresenta l'oggetto sociale della società stessa.
Per questi motivi, il noleggio dell’impianto sportivo da parte della una società sportiva dilettantistica a favore di altri enti sportivi dilettantistici, purché appartenenti alla medesima Federazioni (e più in generale, al medesimo Ente affiliante) deve avvenire in regime di fuori campo IVA, ex articolo 4, comma 4 del D.P.R. 633/1972.