Premi di risultato con imposta sostitutiva ancora al 5%
Con l’art. 1, comma 385, della legge di Bilancio 2025, che prevede ancora per i premi e le somme erogate negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività, ex art. 1, comma 182, della legge n. 208/2015.
I premi di risultato nella legge di Bilancio 2025
L’art. 1, comma 385, della legge n. 207/2024 (legge di Bilancio 2025) prevede per i premi e le somme erogate negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione dal 10% al 5% dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività di cui all’art. 1, comma 182, della legge n. 208/2015.
Il comma 385 estende dunque ai premi e alle somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027 la riduzione transitoria da 10 a 5 punti percentuali (già prevista per le corrispondenti erogazioni negli anni 2023 e 2024) dell’aliquota dell'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali, concernente alcuni emolumenti retributivi, costituiti da premi di risultato e da forme di partecipazione agli utili d’impresa.
Si ricorda che l’art. 1 comma 182 della legge n. 208/2015 prevede la possibilità di applicare un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali – entro i limiti previsti dalla normativa – sia ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione è legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione (misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il D.M. 25 marzo 2016) sia alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa (a prescindere da detti incrementi).
Il limite annuo di importo complessivo dell'imponibile ammesso al regime tributario in oggetto è pari a 3.000 euro (lordi), elevato a 4.000 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro.
L’applicazione del regime sostitutivo è subordinata alla condizione che il reddito da lavoro dipendente privato del soggetto non sia stato superiore, nell’anno precedente a quello di percezione degli emolumenti in oggetto, a 80.000 euro.
Va ricordato che a norma della legge n. 208/2015 il premio di risultato è considerato soggetto all’imposta sostitutiva forfettaria e non all'IRPEF, solo se:
- la corresponsione di tali somme sia legata ad incrementi di produttività misurabili, come previsto dalla procedura di deposito degli accordi;
- le somme siano erogate, ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015, in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria;
- la corresponsione di tali somme sia legata ad incrementi di produttività misurabili, come previsto dalla procedura di deposito degli accordi;
- il deposito degli accordi avvenga nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 Decreto Ministeriale 25 marzo 2016.
La riduzione temporanea dell’aliquota da 10 a 5 punti percentuali è stata già prevista per i premi e le somme erogati nell’anno 2023 (art. 1, comma 63, legge n. 197/2022) e per quelli erogati nell’anno 2024 (art. 1, comma 18, legge n. 213/2023).
Di conseguenza, dato che tali modifiche rappresentano una misura temporanea, per i premi e le somme erogati dal 2028 l’imposta sostitutiva ritornerà nella misura ordinaria del 10%, salvo eventuali proroghe ovvero l’attuazione dell’imposta sostitutiva agevolata sui premi di produttività contenuta nell’art. 5, comma 1, lett. a), n. 2.5), della legge delega per la riforma fiscale n. 111/2023.
Sia la disciplina a regime sia quella transitoria concerne esclusivamente i lavoratori dipendenti privati.
L’imposta sostitutiva è applicata dal datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta, che dovrà versarla con F24 entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento. Tuttavia, trattandosi di imposta sostitutiva opzionale, per espressa previsione normativa, il lavoratore può rinunciarvi con conseguente concorrenza al reddito di lavoro dipendente delle somme percepite a tale titolo.
Si ricorda infine che per molti profili del regime tributario sostitutivo in oggetto è ancora valida la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 28/E/2016.