Agevolazioni

Credito d’imposta ZES. Le novità per il 2025


L’articolo 1, commi 485 e successivi, della legge n.207/2024 (legge di bilancio per il 2025) ha esteso anche al 2025 la possibilità di usufruire del credito d’imposta per investimenti nella Zona Economica Speciale-unica (ZES unica) che saranno effettuati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025.

Come è noto (Ved. News “Zona economica speciale unica Mezzogiorno. La nuova comunicazione integrativa” del 26 agosto 2024) l’articolo 16 del decreto-legge n. 124/2023 prevede un contributo a favore delle imprese che effettuano investimenti in nuovi beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Abruzzo, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise.

Attraverso la modifica e l’integrazione del menzionato articolo, il citato comma 485 ha esteso al 2025 il credito d’imposta per gli investimenti che si realizzeranno dal 1° gennaio al 15 novembre 2025 nella ZES unica. 

Operativamente, come ha stabilito il successivo comma 486, ai fini della fruizione del credito d’imposta in questione, i soggetti interessati devono comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 31 marzo 2025 al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese ammissibili sostenute dal 16 novembre 2024 e quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025.  Peraltro, a pena di decadenza dall’agevolazione, coloro che presenteranno la comunicazione entro il 30 maggio dovranno inviare dal 18 novembre 2025 al 2 dicembre 2025 all’Agenzia delle Entrate una comunicazione integrativa attestante l’avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2025 degli investimenti indicati nella comunicazione originaria. La comunicazione integrativa, a pena del rigetto della comunicazione stessa, deve recare, altresì, l’indicazione dell’ammontare del credito d’imposta maturato in relazione agli investimenti effettivamente realizzati e delle relative fatture elettroniche e degli estremi della certificazione prevista dal decreto del 17 maggio 2024, emanato dal Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. La comunicazione integrativa dovrà indicare un ammontare di investimenti effettivamente realizzati non superiore a quello riportato nella comunicazione originaria.

Con un apposito Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro il 31 gennaio 2025, saranno approvati i modelli di comunicazione da utilizzare e definite le relative modalità di trasmissione telematica, ai fini del riconoscimento del credito d’imposta.

Il limite massimo di spesa per singolo investimento, anche per il 2025, è fissato a 100 milioni di euro, mentre il totale delle risorse disponibili è stato quantificato in 2,2 miliardi di euro. 

Ai fini del rispetto di tale limite di spesa, l’ammontare massimo del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario sarà pari all’importo del credito d’imposta, risultante dalla comunicazione integrativa, moltiplicato per la percentuale resa nota con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle comunicazioni integrative. 

Con il medesimo Provvedimento saranno, altresì, resi noti, per ciascuna regione della ZES unica e in modo distinto per ciascuna delle categorie di microimprese, di piccole imprese, di medie imprese e di grandi imprese, come definite dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027:

  • il numero delle comunicazioni inviate entro i termini sopra indicati;
  • la tipologia di investimenti realizzati entro la data del 15 novembre 2025;
  • l’ammontare del credito d’imposta complessivamente richiesto.

Qualora il credito d’imposta indicato dal Provvedimento indichi un importo  inferiore a quello massimo riconoscibile, il comma 490 prevede che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) e le regioni della ZES unica devono render nota entro il 15 gennaio 2026 - mediante una comunicazione inviata al Dipartimento per le Politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri - la possibilità di agevolare i medesimi investimenti a valere sulle risorse dei programmi della politica di coesione europea relativi al periodo di programmazione 2021-2027 di loro titolarità.

Infine è opportuno segnalare che i commi 544-546 estendono anche al 2025 il credito d’imposta per investimenti nella Zes unica per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura. Per il 2025 è stato fissato un limite massimo di spesa di 50 milioni di euro.

Ai sensi del 2° comma, dell’articolo 16-bis, del decreto legge n. 124/2023 sono agevolabili gli investimenti, effettuati fino al 15 novembre 2024 e dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025, relativi all’acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio, nonché all’acquisto di terreni e all’acquisizione, alla realizzazione ovvero all’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, che rispettino le condizioni previste dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico. Il valore dei terreni e degli immobili non può, comunque, superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato. Non sono agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore a 50.000 euro.