Modifiche al regolamento doganale 2454/93
Perfezionamento attivo
Il Regolamento (UE) n.1063/2013 ha modificato il punto 3 dell’allegato 74 del Reg. to CEE 2454/93 riguardante l’utilizzo della compensazione per equivalenza nel settore dello zucchero.
In particolare tale norma prevede la possibilità di applicare il sistema della compensazione per equivalenza tra lo zucchero greggio di canna e lo zucchero greggio di barbabietola purché si ottenga zucchero bianco.
La modifica legislativa sopra citata si è resa necessaria nel momento in cui si è accertato che nel mercato dell’Unione non esiste lo zucchero greggio di barbabietola, come indicato attualmente al punto 3 dell’allegato 74, in quanto dal processo di lavorazione della barbabietola si ottiene direttamente zucchero bianco e non un prodotto intermedio come lo zucchero greggio di barbabietola.
Per superare il problema sopra evidenziato, il Comitato Codice Doganale sez. procedure speciali, pur mantenendo la stessa forma di semplificazione prevista dall’attuale normativa, ha modificato il punto 3 dell’allegato 74 prevedendo l’equivalenza tra lo zucchero greggio di canna e la barbabietola da zucchero per ottenere zucchero bianco.
Al punto 3 dell’allegato 74, sono state introdotte inoltre, indicazioni sulla modalità di determinazione del tasso di rendimento dello zucchero greggio di canna della qualità tipo e dello zucchero greggio di canna della qualità non tipo per determinare quanto zucchero greggio di canna1
può essere importato a fronte di un certo quantitativo di zucchero bianco comunitario esportato.
Ammissione temporanea
La modifica prevista dal Regolamento (UE) n.1076/2013 si è resa necessaria a seguito di alcuni episodi verificatisi recentemente presso alcune dogane aeroportuali dell’Unione a viaggiatori (musicisti) che portavano a seguito strumenti musicali portatili per svolgere spettacoli, concerti all’interno dell’Unione.
Al fine di evitare difficoltà in futuro per l’importazione di tale tipo di merce il Comitato Codice Doganale sez. procedure speciali ha deciso di modificare l’art. 569 del Reg.to CEE 2454/93 per introdurre delle semplificazioni per gli strumenti musicali che vengono importati dai viaggiatori allo scopo di essere utilizzati come materiale professionale. In particolare non sarà necessario dichiarare esplicitamente tali merci al regime di ammissione temporanea, ma potranno essere dichiarate con altro atto, secondo le modalità previste dall’art.233 del Reg.to CEE 2454/93.