Lavoro

Congedo per handicap esteso a familiari e affini entro il terzo grado


L'INPS ha pubblicato la Circolare n.159 del 15 novembre 2013 riguardante l'estensione del diritto al congedo straordinario per handicap grave, rifacendosi, nello specifico, alla sentenza n.203 del 3 luglio 2013 della Corte costituzionale con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art.42, co.5, del D.Lgs n.151 del 26 marzo 2001 nella parte in cui, in assenza di altri soggetti idonei a prendersi cura della persona disabile in situazione di gravità, non si includono -  tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario -  il parente o l’affine entro il terzo grado convivente della persona in situazione di disabilità grave.

I soggetti aventi diritto

Secondo quanto stabilito nella Circolare n.32 del del 6 marzo 2012 e in base a quanto indicato nella sentenza di cui sopra, il congedo può essere riconosciuto al familiare o affine, entro il terzo grado convivente del disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla norma, secondo il seguente ordine di priorità:

  • Il coniuge convivente della persona disabile in situazione di gravità;
  • il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
  • uno dei figli conviventi della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente ed entrambi i genitori del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori ed i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
  • un parente o affine di terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il coniuge convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli o sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.

Il riconoscimento del congedo straordinario: requisiti soggettivi

I requisiti soggettivi sono:

  • il requisito di mancanza;
  • il requisito di affezione da "patologie invalidanti"

Per quanto concerne la “mancanza”, la stessa deve essere intesa non solo come situazione di assenza naturale e giuridica (celibato/stato di figlio naturale non riconosciuto), ma deve ricomprendere anche ogni altra condizione ad essa giuridicamente assimilabile, continuativa e debitamente certificata dall’autorità giudiziaria o da altra pubblica autorità, quale: divorzio, separazione legale o abbandono.

In riferimento, invece all'individuazione delle “patologie invalidanti”, in assenza di un’esplicita definizione di legge, sentito il Ministero della Salute, si ritiene corretto prendere a riferimento soltanto quelle indicate dall’art. 2, comma 1, lettera d), numeri 1, 2 e 3, Decreto Interministeriale n. 278 del 21 luglio 2000, che individua le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all’art. 4, comma 2, della Legge n. 53/2000.

La modulistica

La presentazione delle domande di congedo straordinario deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica, attraverso uno dei seguenti tre canali:

  • WEB: servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto - servizio di “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito”;
  • Patronati: attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi;
  • Contact Center Multicanale: attraverso il numero verde 803164.