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Contributi erogati da enti pubblici per corsi di formazione: limiti alla detrazione IVA


I limiti alla detrazione da parte dell'ente di formazione professionale dipendono esclusivamente dall'attività realizzata a valle

18 ottobre 2015
A cura di Marco Peirolo
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Marco Peirolo

Dottore commercialista in Torino - Advisor scientifico di Adacta Studio Associato

I contributi erogati assumono tenenzialmente carattere di neutralità ai fini IVA sia per il soggetto erogante sia per il soggetto beneficiario, ma, seppur l'erogante è detassato, esiste una specifica norma (art.19 c.2 del DPR 633/1972) che gli concede il diritto di detrazione. Tale diritto non dipende dalla natura del contributo, ma dalla tipologia di attività resa.

Il MEF, in data 30 luglio 2015, a seguito di un'interrogazione parlamentare, ha chiarito i limiti all'esercizio della detrazione da parte degli enti di formazione che ricevono contributi pubblici in relazione all'attività realizzata a valle dagli enti stessi:

  • se la formazione viene erogata dagli enti a titolo gratuito, l'imposta non sarà dovuta e non sarà possibile esercitare il diritto di detrazione sugli acquisti eseguiti a monte;
  • se la formazione viene erogata dagli enti a titolo oneroso, l'imposta sarà dovuta e sarà possibile esercitare il diritto di detrazione sugli acquisti eseguiti a monte.

Il MEF ha anche chiarito l'obbligo di utilizzo del regime di detrazione del "pro rata", cioè proporzionale alla sola attività imponibile realizzata, in caso gli enti esercitino formazione sia inclusa, sia esente, sia esclusa dal campo IVA; sarà da scomputare, pertanto, l'imposta indetraibile, in quanto afferente all'attività di formazione fuori campo IVA. 

Il MEF ha sostanzialmente confermato quanto già scritto dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare 20/E dell'11 maggio 2015.

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  • Circolare 20/E dell'11 maggio 2015 - Agenzia delle Entrate
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