Le cosiddette “strat up innovative” godono di una disciplina di favore (detrazioni fiscali per chi investe, maggiore flessibilità nelle assunzioni, ecc..) nel caso soddisfino alcuni requisiti e si iscrivono alla sezione speciale del registro delle imprese. Possono essere startup innovative sia società nuove, sia società costituite da meno di 4 anni; quest’ultime sono chiamate all’iscrizione nell’apposita sezione del registro delle imprese entro 60 giorni dalla entrata in vigore della legge n. 221 del 2012, cioè entro il 17 febbraio 2013.
Modalità di esecuzione
Per le società già costituite l’iscrizione alla sezione speciale del Registro imprese segue, nella sostanza, le modalità previste dalla regolamentazione vigente:
1) La domanda d’iscrizione si presenta in forma telematica con firma digitale tramite una Comunicazione Unica al registro delle imprese, all’Agenzia delle Entrate, all’INPS e all’INAIL;
2) La totale esenzione dal pagamento dei diritti di segreteria e dell’imposta di bollo per gli adempimenti nel registro delle imprese opera dal momento dell’iscrizione nella sezione speciale e dura non oltre il quarto anno di iscrizione. L’esenzione vale anche per la presentazione della domanda d’iscrizione alla sezione speciale;
3) L’iscrizione nella sezione speciale si aggiunge alla iscrizione già effettuata alla costituzione nella sezione ordinaria del registro delle imprese;
4) l’iscrizione nella sezione speciale prevede anche il deposito dell’autodichiarazione sul possesso dei requisiti quale “start up innovativa”.
La domanda di iscrizione alla sezione speciale si produce utilizzando il modello informatico “S5”, indicando le informazioni richieste per la startup nel quadro dell’attività prevalente dell’impresa.
Per le nuove società l’iscrizione al registro segue le modalità previste per la costituzione delle società, integrate con le nuove previsioni per la sezione speciale; in questo caso l’impresa avvia l’attività contestualmente alla costituzione. Se l’impresa non comunica l’inizio attività contestualmente alla costituzione non può chiedere l’iscrizione nella sezione speciale e quindi si procede alla mera iscrizione dell’atto costitutivo nella sezione ordinaria, con imposta di bollo e diritti di segreteria. Anche per le nuove società nel Modello “S5” vanno inserite le informazioni previste per la startup, limitatamente a quanto possibile al momento della costituzione, indicando nel testo che descrive l’ ”attività prevalente”:
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l'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;
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l'indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella start-up innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
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l'indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
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l'elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.
E’ previsto l’obbligo di aggiornare tali informazioni con cadenza non superiore a sei mesi. Inoltre l’impresa presenterà una nuova autodichiarazione contestualmente al deposito del bilancio.
Da ricordare ...
Una «start-up innovativa» è la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione. La legge prevede poi una serie di requisiti particolari perché una società con questa forma giuridica possa qualificarsi come start-up innovativa:
a) i soci, persone fisiche, detengono al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria dei soci;
b) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi;
c) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
d) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
e) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
f) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
g) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.