L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le risposte n. 377 e 378 che trattano casi di applicabilità o meno dell'agevolazione "prima casa".
Applicabilità bonus "prima casa" (Risposta n. 377)
L'agevolazione prima casa può essere applicata sull'acquisto di un fabbricato ad uso abitativo da soggetti che possiedono un immobile nello stesso Comune di residenza, acquistato nel 1990, con l'impegno ad alienare lo stesso entro un anno dall'acquisto del nuovo immobile.
Il dubbio sulla possibilità o meno di poter usufruire o meno dell'agevolazione è sorto al Notaio interpellato per rogitare, in quanto l'acquisto del precedente immobile (anno 1990) ha scontato l'aliquota Iva unica allora prevista pari al 4%; nel 1990 la norma non prevedeva ancora una differente aliquota per l'acquisto prima casa (la norma è entrata in vigore il 22 maggio del 1993).
L'Agenzia delle Entrate, ha però chiarito, che nel caso di specie, è consentito ai contribuenti poter usufruire dell'agevolazione in quanto l'acquisto è avvenuto prima dell'entrata in vigore della norma in materia di bonus prima casa, ma è stata scontata la stessa aliquota Iva (4%), la stessa applicabile al nuovo acquisto; è necessario, però, rispettare le seguenti condizioni:
- l'immobile di proprietà acquistato da società costruttrice nel 1990 dev'essere l'unico appartamento posseduto dagli acquirenti nel Comune di residenza;
- al momento dell'acquisto gli acquirenti non debbono essere in possesso, su tutto il territorio nazionale, di altri immobili acquistati con l'agevolazione prima casa;
- gli acquirenti si impegnino a vendere l'immobile precedentemente acquistato entro un anno dal nuovo acquisto;
- i due immobili (quello da vendere e quello oggetto di nuovo acquisto) siano classificati catastalmente in categorie diverse da A1, A8 e A9.
Inapplicabilità bonus "prima casa" (Risposta n. 378)
Il quesito è il seguente:
L’Istante dichiara di aver venduto il 21 settembre 2018 l’abitazione di sua proprietà esclusiva acquistata nel 2002 nel Comune XXX con le agevolazioni “prima casa” e che nello stesso Comune è proprietario di altro immobile acquistato nel 2011 senza fruire delle agevolazioni fiscali, già locato con contratto di locazione che è stato rinnovato nel 2013 per la durata di anni 4+4.L’Istante chiede di sapere se può acquistare una nuova abitazione sempre nel Comune XXX richiedendo nuovamente le agevolazioni prima casa di cui alla nota II-bis dell'articolo 1, comma 1, della Tariffa, Parte Prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131.
L'Amministrazione finanziaria ha rilevato, per il caso di specie, l'inapplicabilità dell'agevolazione prima casa nel caso in cui il contribuente desideri acquistare un nuovo immobile nel Comune di residenza, in quanto lo stesso è già in possesso di un altro immobile nello stesso Comune. Nulla vale il fatto che l'altro immobile sia stato acquistato in regime ordinario e quindi senza usufruire di alcuna agevolazione fiscale e che, allo stato attuale, non sia disponibile in quanto locato.
Si ricorda che...
L'agevolazione "prima casa" prevede l'applicazione dell'imposta di registro al 2% e delle imposte ipotecarie e catastali nella misura fissa di euro 50 ciascuna per gli atti traslativi a titolo oneroso. E' necessario rispettare le seguenti condizioni:
- l’immobile sia ubicato nel territorio del comune in cui l’acquirente ha o stabilisca entro diciotto mesi dall’acquisto la propria residenza o, se diverso, in quello in cui l’acquirente svolge la propria attività;
- nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile da acquistare;
- nell’atto di acquisto, l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni.
Sono esclusi dal bonus prima casa gli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.