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Spesometro: nuovi chiarimenti forniti con le FAQ pubblicate dall'Agenzia delle Entrate

15 febbraio 2018
L'Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti riguardanti lo spesometro, visto l'approssimarsi della scadenza del 6 aprile 2018 per l'invio dei dati relativi al II° semestre 2017
Scritto da Simone Dimitri
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Simone Dimitri

Laureato in Economia, Consulente fiscale di Api Torino, appassionato delle tematiche Iva nei rapporti con l'estero. L'esperienza in Directio nasce da un “contributo” alla formazione e si trasforma ben presto in “valore aggiunto” dell'informazione

Entro il 6 aprile 2018 i soggetti passivi IVA sono chiamati a trasmettere all'Agenzia delle Entrate lo spesometro con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA del II° semestre 2017. Il termine di presentazione, in origine fissato al 28 febbraio 2018, è stato prorogato dal provvedimento n. 29190 del 5 febbraio 2018, con il quale l'Amministrazione ha introdotto le semplificazioni previste dal D.L. 148/2017 (decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018).

Nella sezione "Fatture e corrispettivi" del proprio sito istituzionale, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una serie di nuovi chiarimenti sullo spesometro.

Bollette doganali

Per quanto riguarda le importazioni di beni da un soggetto extra-comunitario, il cessionario nazionale è tenuto a trasmettere i dati della bolletta doganale di importazione. In tal caso, occorre trasmettere i dati relativi all’imponibile, l’imposta assolta in dogana e i dati del fornitore non residente. Su quest ultimo punto, infatti, a norma dell’art. 25, co. 2 del DPR 633/1972, dalla registrazione della bolletta doganale devono emergere i dati del fornitore non residente, ossia "ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti". 

Nella pratica, le aziende (per abitudine o limiti del software contabile) registrano la bolletta doganale inserendo una sola anagrafica a fronte del fornitore "bolla doganale", specificando, fattura per fattura, la denominazione dell'ufficio doganale da riportare nei registri IVA. Visto che il tracciato richiede obbligatoriamente l’indicazione dei campi “Identificativo Paese” e “Identificativo Fiscale”, con la Risoluzione n. 87/E del 5 luglio 2017 le Entrate avevano già consentito, per le comunicazioni relative al 2017, di compilare l’identificativo fiscale del cedente/prestatore extra-UE con dei codici ad hoc, inserendo “00” nel campo “Id.Paese” e una sequenza di undici 9 nel campo “IdFiscaleIVA\IdCodice”.

Con la nuova FAQ pubblicata il 26 gennaio 2018 le Entrate confermano tale semplificazione, ribadendo però l'obbligo di valorizzare in ogni caso i campi sopra descritti. L'Agenzia ritiene, pertanto, che "al fine di non creare aggravi per i contribuenti che dispongono di software contabili che, ad oggi, hanno le limitazioni specificate nel quesito, si consente di valorizzare, all'interno della sezione CedentePrestatoreDTR, l'elemento informativo IdFiscaleIVA IdPaese con la stringa "OO" e l'elemento IdFiscaleIVAIdCodice con una sequenza di undici 9". 

La risposta, a ben vedere, sembra intendere che la modalità sopra descritta resta una possibilità temporanea, in attesa di un adeguamento dei software gestionali.

Monitoraggio dei file trasmessi

Le Entrate rispondono, infine, ad un quesito sulla modalità di ricerca dei file trasmessi.

"L'elaborazione di un file richiede, normalmente, fino a tre giorni. Finché l'elaborazione non è conclusa, lo stato del file è interrogabile con la funzione di Monitoraggio dei file trasmessi digitando, fra i criteri di ricerca, l'identificativo assegnato al file al momento della trasmissione (mostrato nella banda azzurra che appare nella pagina quando si effettua l'invio).
Al termine dell'elaborazione, se è stato possibile individuare il firmatario del file, l'esito della trasmissione è interrogabile utilizzando anche gli altri filtri previsti dalla funzione di ricerca, altrimenti si può verificare lo scarto cercando il file tramite l'identificativo ad esso associato".

Si ricorda che..

A seguito delle semplificazioni introdotte dal provvedimento 29190 del 5 febbraio 2018, i contribuenti potranno trasmettere, in luogo dei dati delle fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, registrate cumulativamente (art. 6, commi 1 e 6, Dpr 695/1996), i dati del documento riepilogativo, oltre a compilare facoltativamente i dati anagrafici di dettaglio riferiti alle controparti dell'operazione. L'Agenzia consente comunque ai contribuenti di continuare ad inviare le informazioni necessarie secondo le modalità adottate per il primo semestre 2017 (senza semplificazioni), per agevolare i soggetti che in precedenza avevano già acquistato dei software per ottemperare al primo invio dello scorso anno.

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