A decorrere dal 23 aprile 2013, infatti, non sarà possibile alcun pignoramento sui conti correnti bancari di lavoratori dipendenti e pensionati.
L’indicazione (subito operativa) è contenuta in una nota di Equitalia rivolta agli amministratori delegati e ai direttori generali delle società partecipate che mira a tutelare le fasce più deboli dei cittadini in attesa che vengano adottati interventi normativi che stabiliscano nuove regole.
E' stato, infatti, precisato che:
- Equitalia non procederà ai pignoramenti presso gli istituti di credito e presso le Poste per i lavoratori dipendenti e per i pensionati.
Tali azioni saranno attivabili solo dopo che sia stato effettuato il pignoramento presso il datore di lavoro o l'ente pensionistico - è possibile procedere al pignoramento solamente nel caso il cui il reddito da stipendio o pensione sia pari o superiore a 5.000 euro mensili
Ai sensi dell'articolo 72-ter del D.P.R. n. 602/1973, il pignoramento dello stipendio o della pensione può essere effettuato se lo stipendio sia ancora in carico al datore di lavoro e in misura pari ad un decimo per importi fino a 2.500 euro e in misura pari ad un settimo per importi superiori a 2.500 euro e non superiori a 5.000 euro.