La Risoluzione n. 9/E del 8 febbraio 2013 dell'Agenzia delle Entrate istituisce i codici tributo per il versamento, tramite il modello F24 Accise, delle somme dovute per sanzioni amministrative pecuniarie comminate a chi contravviene alle norme riguardanti le misure di prevenzione per contrastare la malattia del gioco, cosiddetta ludopatia:
si utilizza per versare le multe irrogate per non aver rispettato la disposizione che vieta espressamente la messa in onda di pubblicità, relativa a giochi che danno luogo a vincite in denaro, durante trasmissioni televisive e radiofoniche o nei trenta minuti che precedono o seguono i programmi dedicati ai minori. Lo stesso divieto vale pure per le rappresentazioni teatrali e cinematografiche rivolte agli under 18.
deve essere utilizzato da chi paga la pena pecuniaria per aver omesso di scrivere, su schedine o tagliandi di gioco, formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincite in denaro, nonché le relative probabilità di vincita.
In particolare, per la violazione del comma 4, la multa, da 100mila a 500mila euro, colpisce sia il committente del messaggio pubblicitario ritenuto dannoso per i minori sia il proprietario del mezzo che lo ha diffuso. L’inosservanza del comma 5 porta, invece, a una sanzione pari a 50mila euro in capo al concessionario oppure al soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi. Nei locali dove l’attività principale esercitata è la raccolta di scommesse, la multa è comminata nei confronti del titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario.
In mancanza di tali requisiti e se l’attività dalla ex dipendente, prima e dopo il contratto di associazione in partecipazione, è stata prestata con identiche modalità, si configura un rapporto di lavoro subordinato.
Scade il termine per la presentazione degli elenchi riepilogativi INTRASTAT del mese di aprile 2013